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27 Aprile 2011

Esenzioni Ticket per Reddito / Età

 

REGIONE VENETO - COMUNICAZIONE URGENTE 27/04/2011

ESENZIONI TICKET PER REDDITO / ETA' (D.M. 11 Dicembre 2009)

Dal 1 maggio 2011 cambiano le modalità per ottenere l’esenzione per condizioni economiche dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (visite, esami strumentali e di laboratorio).

Da tale data saranno i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta e tutti i medici operanti presso le strutture sanitarie della Regione Veneto a dover indicare obbligatoriamente nella ricetta il codice di esenzione (7R2, 7R3, 7R4, 7R5) utilizzando uno specifico elenco degli aventi diritto contenente i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS.

 NO autocertificazione con la firma sulla ricetta

Cosa bisogna fare?

Ogni assistito dell’AZIENDA ULSS che sia esente per condizioni economiche (o altra persona avente titolo) e presente nell’elenco degli aventi diritto, riceverà a casa il certificato di esenzione. All’atto della prescrizione di una prestazione specialistica, l’assistito presenta il certificato e richiede al medico che prescrive di riportare sulla ricetta il codice di esenzione per condizioni economiche.

Se il cittadino ritiene di essere in possesso dei requisiti per ottenere l’esenzione per reddito ma non ha ricevuto a casa il certificato di esenzione, potrà recarsi presso gli sportelli dedicati dei Distretti della propria Azienda Sanitaria (ASL o ULSS) per autocertificare le proprie condizioni, essere inserito nell’elenco e ottenere il certificato provvisorio di esenzione.

Tale certificato ha validità su tutto il territorio nazionale fino al 31 marzo dell’anno successivo al rilascio.

Nel caso in cui le condizioni per il diritto all’esenzione si modifichino nel corso dell’anno e nel caso di assistito esente per disoccupazione, si dovrà provvedere all’autocertificazione presso il proprio Distretto.

L’autocertificazione potrà essere resa dall’interessato (o da altra persona avente titolo) munito di valido documento di identità e Tessera Sanitaria (TEAM) sia del richiedente che degli eventuali altri beneficiari dell’esenzione.

Nel caso di delega ad altra persona, dovranno essere presentati i documenti sopra elencati insieme alla delega, alla fotocopia del documento di identità e alla TEAM della persona delegata.

Importante da ricordare

 Tutte le autocertificazioni rese agli sportelli amministrativi dei distretti dell’ULSS saranno controllate.

In caso di falsa dichiarazione si provvederà al recupero degli importi non pagati per le prestazioni erogate in esenzione e all’applicazione delle sanzioni penali previste per false dichiarazioni.

E’ responsabilità personale dell’assistito avvalersi del diritto all’esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni erogate nell’anno solo se la situazione economica dell’anno precedente lo consente o se le condizioni di stato non sono decadute (superamento dell’età, uscita dal nucleo familiare, occupazione ecc..).

Le ricette con data di prescrizione successiva al 30 aprile 2011 dovranno indicare necessariamente il codice di esenzione riportato dal medico prescrivente e solo per le ricette con data antecedente al 1 maggio 2011 sarà consentita, in via eccezionale, l’autocertificazione da parte dell’assistito con le precedenti modalità (timbro e firma dell’assistito sul retro della ricetta).

 ELENCO ESENZIONI ETA’/REDDITO:

 Cod.7R2 (E01) ETÀ E REDDITO cod. 7R2 (codifica naz. E01)

cittadini di età inferiore agli anni 6 o superiore agli anni 65 appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore € 36.151,98.

 

Cod. 7R3 DISOCCUPAZIONE E REDDITO (codifica naz. E02)

disoccupati (soggetti iscritti all’elenco anagrafico dei lavoratori in attesa di nuova occupazione presso l’Anagrafe Lavoratori del competente Centro per l’Impiego che hanno perso un precedente lavoro e sono immediatamente disponibili ad assumerne un altro) appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a € 8.263,31, aumentato a € 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico. Tale esenzione si estende anche ai familiari a carico.

 

Cod. 7R4 ETÀ E ASSEGNO SOCIALE (codifica naz. E03)

sono esenti i cittadini di età superiore ai 65 anni, beneficiari di assegno sociale (ex pensione sociale) rilasciato dall’INPS. L’esenzione si estende anche ai familiari a loro carico.

 

Cod. 7R5 ETÀ, PENSIONE AL MINIMO E REDDITO (codifica naz. E04)

sono esenti i cittadini di età superiore ai 60 anni, titolari di pensione al minimo appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a € 8.263,31, aumentato a € 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico. Tale esenzione si estende anche ai familiari a carico.

 

Le condizioni di cui sopra devono essere riferite al momento in cui si usufruisce della prestazione. Il reddito di riferimento è quello relativo all’anno precedente dei componenti il nucleo familiare ai fini fiscali (costituito dall’interessato, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dagli altri familiari a carico). Per “familiari a carico” si intendono i familiari , per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali , in quanto titolari di un reddito inferiore a € 2.840,51.

Le condizioni sopra elencate sono autocertificabili ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 28.12.200). In caso di false dichiarazioni , si applicano le sanzioni penali previste dalla vigente normativa.

 

 

 

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